Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (26 Απριλίου 1915)

Patto di Londra
Σύμβαση Συμμαχίας μεταξύ των Κρατών της Τριπλής Συνεννόησης (Αγγλία ,Γαλλία , Ρωσία ) και της Ιταλίας προκειμένου η τελευταία να εγκαταλείψει την ουδετερότητά της και να πάρει ενεργό μέρος στο Μεγάλο πόλεμο. Τα άρθρα που ακολουθούν καθορίζουν τους όρους πάνω στους οποίους στηρίζεται η Συμμαχία αυτή και κάποια από αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Η Σύμβαση , η οποία ήταν μυστική δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Σοβιετικούς στα τέλη του 1917 . Η Ιταλική Βουλή έλαβε γνώση  της Σύμβασης στις 13 Φεβρουαρίου 1918 από το βουλευτή Bevione.


Art. 1. - Una convenzione militare sarà immediatamente conclusa fra gli stati maggiori generali della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia e della Russia; questa convenzione fisserà il minimum delle forze militari che la Russia dovrà impiegare contro l'Austrla-Ungheria al fine di impedire a questa Potenza di concentrare tutti i suoi sforzi contro l'Italia, nel caso in cui la Russia decidesse di rivolgere il suo sforzo principale contro la Germania.La convenzione militare regolerà la questione degli armistizi, che dipende essenzialmente dal comando in capo degli eserciti.


Art. 2. - Da parte sua, l'Italia s'impegna ad impiegare la totalità delle sue risorse nel perseguire la guerra in comune con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia contro tutti i loro nemici.(Από τη πλευρά της ,η Ιταλία υποχρεώνεται να διαθέσει το σύνολο των δυνάμεών της για τη διεξαγωγή του πολέμου από κοινού μετά της Γαλλίας ,της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας ενάντια σε όλους τους εχθρούς τους.)


Art. 3.- Le flotte della Francia e della Gran Bretagna daran­no il loro aiuto attivo e permanente all'Italia fino alla distru­zione della flotta austro-ungarica o fino alla conclusione della pace.Una convenzione navale sarà immediatamente conclusa a questo scopo tra la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia.

Art. 4. - Nel trattato di pace, l'Italia otterrà il Trentino, il Tirolo cisalpino con la sua frontiera geografica e naturale (la fron­tiera del Brennero), e inoltre Trieste, le contee di Gorizia e di Gradisca, tutta l'Istria fino al Quarnaro comprese Volosca e le isole istriane di Cherso, Lussino, come pure le piccole isole di Plavnik, Unie, Canidole, Palazzuoli, San Pietro di Nembi, Asinelio, Gruica e gli isolotti vicini.

Art. 5 - L'Italia otterrà ugualmente la provincia di Dalmazia nei limiti amministrativi attuali, comprendendo a nord Lisari-ca e Tribania, e al sud fino a una linea che porta dalla costa del Capo Planca e segua verso est le cime delle alture for­manti la lineadi spartiacque, in modo da lasciare nel territorio italiano tutte le vallate e corsi d'acqua che discendono verso Sebenico. come la Cicola, la Krka, la Butisnica e i loro af­fluenti. Essa riceverà anche tutte le isole situate a nord e ad ovest della Dalmazia da Premuda, Selve, Ulbo, Scherda, Maon, Pago e Puntadura al nord, fino a Meleda al sud, com­prendendovi Sant'Andrea, Busi, Lissa, Lesina, Torcola, Curzola, Cazza e Lagosta, così come gli scogli e gli isolotti circostanti e Pelagosa, ad eccezione solamente delle isole Grande e Piccola Zirona, Bua, Solfa e Brazza. Saranno neutralizzate:
1° - tutta la costa dal Capo Planca a nord fino alla radice meridionale della penisola di Sabbioncello al sud, in modo da comprendere tutta questa penisola;
2° - la parte del litorale che comincia a nord a un punto situato a 10 chilometri a sud della Punta di Ragusa Vecchia e di­scende a sud fino al Voiussa, in maniera da comprendere il golfo e i porti di Cattaro, Antivari, Dulcigno, San Giovanni di Medua, Durazzo, senza pregiudizio dei diritti del Montenegro risultanti dalle dichiarazioni scambiate tra le Potenze nell'a­prile e nel maggio 1909. Questi diritti, concernendo soltanto il territorio montenegrino attuale, non potranno essere estesi ai territori e ai porti che potranno essere assegnati al Monte­negro. Di conseguenza, nessuna parte delle coste apparte­nenti attualmente al Montenegro potrà essere neutralizzata. Resteranno in vigore le restrizioni concernenti il porto d'Antivari alle quali il Montenegro stesso acconsentì nel 1909;
3° - e infine tutte le isole che non sono assegnate all'Italia. Nota. - I territori dell'Adriatico enumerati qui sotto saranno attribuiti dalle quattro Potenze alleate alla Croazia, alla Ser­bia e al Montenegro: " Nell'Alto Adriatico, tutta la costa dalla baia di Vo+osca alla frontiera settentrionale di Dalmazia comprendente-il litorale attualmente ungherese e tutta la costa di Croazia, col porto di Fiume e i piccoli porti di Novi e di Capolago, nonché le isole di Veglia, Pervicchio, Gregorio, Goli e Arbe. E. nel Basso Adriatico (nella regione interessante la Serbia e il Montene­gro), tutta la costa da Capo Planca fino al fiume Drin, coi porti importanti di Spalato, Ragusa, Cattaro, Antivari, Dulcigno e San Giovanni di Medua e le isole di Zirona Grande, Zirona Piccola, Bua, Solfa, Brazza, Jaclian e Calamotta. Il porto di Durazzo resterà assegnato allo Stato indipendente musul­mano di Albania.

Art. 6 - L'Italia riceverà la piena sovranità su Valona, l'i sola di Saseno e un territorio sufficientemente esteso per assicurare la difesa di questi punti (dal Voiussa al nord e all'est, ap­prossimativamente fino alla frontiera settentrionale del di­stretto di Chimara al sud).

Art. 7. - Se l'Italia ottiene il Trentino e l'Istria conformemente ai termini dell'art. 4, la Dalmazia e le isole dell'Adriatico nei limiti indicati nell'art. 5 e la baia di Valona (art. 6) e se la parte centrale dell'Albania è riservata per la costituzione di un piccolo Stato autonomo neutralizzato, essa non si opporrà a che le parti settentrionali e meridionali dell'Albania siano, se tale è il desiderio della Francia, della Gran Bretagna e della Russia, divise tra il Montenegro, la Serbia e la Grecia. La costa a partire dalla frontiera meridionale dei possedimenti italiani di Valona (vedasi art. 6) fino a Capo Stylos sarà neu­tralizzata.
L'Italia sarà incaricata di rappresentare lo Stato d'Albania nelle sue relazioni con l'estero.
L'Italia accetta, d'altra parte, di lasciare in tutti i casi ad est dell'Albania un territorio sufficiente per assicurare l'esisten­za di una frontiera comune alla Grecia ed alla Serbia ad ovest del lago d'Ocrida.

Art. 8. - L'Italia riceverà la piena sovranità sulle isole del Dodecaneso che essa occupa attualmente. (Η Ιταλία θα επιτύχει πλήρη κυριαρχία στα Δωδεκάνησα που ήδη κατέχει.)

Art. 9. - In una maniera generale, la Francia, la Gran Breta­gna e la Russia riconoscono che l'Italia è interessata al mantenimento dell'equilibrio nel Mediterraneo e che essa dovrà, in caso di spartizione totale o parziale della Turchia d'Asia, ottenere una parte equa nella regione mediterranea finitima alla provincia di Adalia ove l'Italia ha già acquisito diritti e interessi che hanno formato l'oggetto di una con­venzione italo-britannica. La zona che sarà eventualmente attribuita all'Italia sarà delimitata, al momento opportuno, tenendo conto degli interessi esistenti della Francia e della Gran Bretagna.
Gli interessi dell'Italia saranno ugualmente presi in conside­razione nel caso che l'integrità territoriale dell'Impero otto­mano fosse mantenuta e delle modifiche venissero fatte alle zone d'interesse delle Potenze.
Se la Francia, la Gran Bretagna e la Russia occupano i terri­tori della Turchia asiatica durante il periodo di guerra, la regione mediterranea attigua alla provincia di Adalia, nei li­miti indicati qui sopra, sarà riservata all'Italia che avrà il diritto di occuparla.(Κατά ένα γενικό τρόπο , η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία αναγνωρίζουν ότι η Ιταλία ενδιαφέρεται για για τη διατήρηση της ισορροπίας στη Μεσόγειο και οφείλει ,στη περίπτωση ολοκληρωτικού ή μερικού διαμελισμού της Ασιατικής Τουρκίας , να καταλάβει κάποιο τμήμα προς τη Μεσόγειο θάλασσα που συνορεύει με την Αττάλεια ,όπου η Ιταλία έχει ήδη κεκτημένα δικαιώματα και συμφέροντα και έχουν δημιουργήσει το αντικείμενο ιταλοβρετανικής συμφωνίας.......................)

Art.10. - L'Italia sarà sostituita in Libia ai diritti e privilegi appartenenti attualmente al Sultano in virtù del trattato di Losanna [Ouchy].

Art.11. - L'Italia riceverà una parte corrispondente ai suoi sforzi e ai suoi sacrifici nell'indennità di guerra eventuale.

Art.12. - L'Italia dichiara d'associarsi alla dichiarazione fatta dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dalla Russia allo scopo di lasciare l'Arabia e i Luoghi santi musulmani in Arabia sotto l'autorità di un potere musulmano indipendente.

Art.13. - Nel caso che la Francia e la Gran Bretagna esten­dessero i loro domini coloniali d'Africa a spese della Germa­nia, queste due Potenze riconoscono in principio che l'Italia potrebbe esigere qualche equo compenso, segnatamente nel regolamento in suo favore delle questioni concernenti le frontiere delle colonie italiane dell'Eritrea, della Somalia e della Libia e delle colonie vicine della Francia e della Gran Bretagna.

Art.14. - La Gran Bretagna s'impegna a facilitare la conclu­sione immediata, ad eque condizioni, di un prestito di almeno L. 50.000.000 da emettere sul mercato di Londra. (Η Μεγάλη Βρετανία δεσμεύεται να διευκολύνει την άμεση συνομολόγηση δανείου στο Λονδίνο ύψους τουλάχιστον 50.000.000 λιρών Αγγλίας.)
Art.15. - La Francia, la Gran Bretagna e la Russia appogge­ranno l'opposizione che l'Italia formerà ad ogni proposta tendente ad introdurre un rappresentante della Santa Sede in tutti i negoziati per la pace e per il regolamento delle questioni sollevate dalla presente guerra.
Art.16. - Il presente accordo sarà tenuto segreto. L'adesione dell'Italia alla dichiarazione del 5 settembre 19141 sarà sola resa pubblica subito dopo la dichiarazione di guerra dell'Ita­lia o contro di essa.
Dopo aver preso atto del soprastante memorandum, i rap­presentanti della Francia, della Gran Bretagna e della Russia, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno concluso coJ rappresentante dell'Italia, parimenti autorizzato dal suo Gοverno, l'accordo seguente:

La Francia, la Gran Bretagna e la Russia danno il loro pieno assenso al memorandum presentato dal Governo italiano. Riferendosi agli articoli 1, 2 e 3 del memorandum, che pre­vedono la cooperazione militare e navale delle quattro Po­tenze, l'Italia dichiara che essa entrerà in campagna al più presto possibile ed entro un termine che non potrà eccedere un mese a datare dalla firma delle presenti. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Londra, in quadruplice originale, il 26 aprile 1915. Firmato: E. GREY, IMPERIALI, BENCKENDORFF, PAUL CAMBON  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
Attilio Tamaro, Il trattato di Londra e le rivendicazioni italiane,Milano 1918 .  
Μ.Toscano,Il patto di Londra,Bologna 1939.  
P.Pieri, L'Italia nella prima guerra mondiale, Torino,1965

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