Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

ΙΤΑΛΟ-ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (7 Ιανουαρίου 1935)


 Mussolini και o Laval υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές σε μια προσπάθεια να ρυθμίσουν μέσα σε πνεύμα στενής συνεργασίας τα συμφέροντα των δύο χωρών τόσο στην Αφρική  όσο και στη Ευρώπη.

Titolo I 
Questioni tunisine

Art. 1. Le condizioni e i diritti degli italiani e dei sudditi coloniali in Tunisia e dei tunisini in Italia saranno regolate da una convenzione speciale, in data odierna, che le Alte Parti contraenti si impegnano a negoziare nel più breve tempo possibile, in maniera tale che essa entri in vigore alla stessa data del presente trattato.

Titolo II
Confine fra la Libia e le Colonie francesi limitrofe

Art. 2. Il confine che separa la Libia dall'Africa occidentale francese e dall'Africa equatoriale francese a est di Tummo, punto estremo della linea fissata dall'accordo di Parigi del 12 settembre 1919, sarà determinato come segue: una linea retta che partendo da Tummo raggiunga l'estremità nord-est dell'Ehi Dogologa;
dall'Ehi Dogologa una linea retta che raggiunga l'Enneri Turkon in un punto situato a valle del confluente di questo con l'Enneri Guesso, in modo tale che il tronco Dogolo-ga-Enneri Turkon, appartenente alla pista carovaniera del Fezzan verso Bardai, resti in territorio francese; da questo punto una linea retta che raggiunga il confluente dell'Enneri Bardagne con l'Enneri Momogoi o Ofouni; da questo confluente, la linea delle alture che separano l'Enneri Bardagne dall'Enneri Momogoi o Ofouni, la linea delle creste fino a l'Eni Madon. in modo tale che gli affluenti di destra dell'Enneri Bardagne-Zoumeri, particolarmente gli Enneri Odri, Tinaa, Ouadame, Oraye, Mecheur, Tirenno, Aguesju, Kayaga, Abecte rimangano in territorio francese; dall'Ehi Madon, una linea retta che raggiunga Yebigne a 10 km a monte del Yebbi-souma;
da questo punto una linea retta che raggiunga il punto geodetico di Aozu;
da questo punto una linea retta che raggiunga l'intersezione del 24° di longitudine est Greenwich e il 18°45' di latitudine nord.1
Art. 3. Dei Commissari speciali, delegati a questo scopo dai due Governi, procederanno sui luoghi, in seguito ai dati enunciati all'articolo precedente, a una delimitazione effettiva. Essi sottoporranno ai due Governi, unitamente al risultato dei loro lavori, un progetto di accordo sulle disposizioni da prendere per assicurare in modo efficace la polizia nelle zone di confine e per regolarvi l'utilizzazione dei pascoli e dei punti di acqua a favore delle popolazioni indigene.

Titolo III
Confine fra l'Eritrea e la Costa dei somali

Art. 4. Il tracciato seguente sostituirà la delimitazione fra l'Eritrea e la Costa dei somali stabilita coi Protocolli di Roma del 24 gennaio 1900 e 10 luglio 1901 :
da Der Eloua, sullo stretto di Bab-el-Mandeb, una linea retta che raggiunga l'Oued Weima immediatamente a valle di Daddato.
Art. 5. Dei Commissari speciali, delegati a questo scopo dai due Governi, procederanno sui luoghi, in seguito ai dati enunciati all'articolo precedente, a una delimitazione effettiva. Essi sottoporranno ai due Governi unitamente ai risultati dei loro lavori, un progetto d'accordo sulle disposizioni da prendersi per assicurare in una maniera efficace la polizia nella zcna e per regolare l'utilizzazione dei pascoli e dei punti d'acqua a favore delle popolazioni indigene. Art. 6. La Francia riconosce la sovranità dell'Italia sull'isola
diDume-i'T: se-za nome adiacenti a questa isola
Art. 7. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma nel più breve tempo possibile. Entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche.

Protocolio speciale relativo alle questioni tunisine

I due Governi sono d'accordo sulle seguenti basi:
1. La convenzione prevista all'art. 1 del presente trattato relativo al regolamento degli interessi della Francia e dell'Italia in Africa, in data di oggi, sarà basata sul mantenimento fino al 28 ma'zc 1945 delle convenzioni e documenti annessi, attualmente in vigore. Il ritorno al diritto comune, a partire dal 28 marzo 1945. dovrà farsi progressivamente.
2. Per ciò che riguarda la nazionalità, detta convenzione prevedere che gli individui nati in Tunisia da genitori italiani prima del 28 marzo 1945 saranno di nazionalità italiana; gli individui nati in Tunisia da genitori italiani tra il 28 marzo 1945 e il 27 marzo 1965 saranno di nazionalità italiana, ma potranno, nell'anno seguente a quello della loro maggiore età, optare per la nazionalità francese; essi potranno, con l'assistenza dei loro tutori legali, optare per questa nazionalità dal decimo anno di età; a partire dal 28 marzo 1965, tutti gli individui nati in Tunisia da genitori italiani saranncsottoposti alla legislazione sulla nazionalità francese in Tunisia'.
3. Per ciò che riguarda le regie scuole italiane in Tunisia, la convenzione provvedere al loro mantenimento fino al 28 marzo 1955, alla qual data esse diventeranno scuole private sottoposte alla legislazione scolastica francese in Tunisia. È inteso che detta legislazione non potrà in avvenire aggravare la situazione delle scuole private italiane quale essa risulterà dall'applicazione della legislazione attuale e che le autorizzazioni amministrative per la sopravvivenza delle scuole regie dopo la trasformazione saranno accordate a tempo debito, affinché la loro attività non soffra interruzioni.
4. Gli italiani che, anteriormente al 28 marzo 1945, saranno stati ammessi a esercitare professioni liberali in Tunisia, particolarmente quelle di avvocato, di medico, di farmacista, di levatrice, di architetto, saranno assicurati, qualunque sia il regime stabilito dall'applicazione del paragrafo I, di poter continuare l'esercizio delle loro professioni.
                                                                                                                        Mussolini-Laval


 Dichiarazione generale
II ministro degli Affari esteri della Repubblica francese e il Capo del Governo italiano: considerando che le convenzioni in data odierna hanno assicurato il regolamento delle questioni principali che gli accordi precedenti lasciavano sussistere fra di essi, e particolarmente di tutte le questioni relative all'applicazione dell'articolo 13 del trattato di Londra del 26 aprile 1915; considerando che le questioni controverse che potrebbero sorgere in avvenire fra i loro Governi troveranno la loro risoluzione sia per via diplomatica, sia a mezzo delle procedure stabilite dal Patto della Società delle Nazioni, dallo Statuto della Corte permanente di Giustizia Internazionale e dall'Atto generale di arbitrato; affermano il proposito dei loro governi di sviluppare la tradizionale amicizia che lega le due nazioni, e di collaborare in uno spirito di reciproca fiducia al mantenimento della pace generale.
Ai fini di questa collaborazione, essi dichiarano che procederanno fra di loro a tutte le consultazioni che le circostanze esigeranno.



Accordi di massima circa l'Europa centro-danubiana, gli interessi economici coloniali e gli armamenti

I due Governi si dichiarano d'accordo per raccomandare agii Stati maggiormente interessati la conclusione di un accordo di non ingerenza negli affari interni rispettivi e l'impegno reciproco di non suscitare né favorire alcuna azione che abbia per scopo di attentare con la forza alla integrità territoriale e al regime politico o sociale di uno dei paesi contraenti.
L'accordo di cui si tratta dovrebbe essere concluso inizialmente tra l'Italia, la Germania, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e l'Austria, cioè a dire fra tutti i paesi confinanti con l'Austria e l'Austria stessa, ed essere aperto all'adesione della Francia, della Polonia e della Romania, venendo così ad estendersi in definitiva agli Stati confinanti e successori, oltreché all'Austria e alla Francia. Inoltre il Governo italiano ed il Governo francese, in considerazione della necessità di mantenere l'indipendenza e l'integrità dell'Austria, convengono fin da ora che nel caso in cui questa indipendenza e questa integrità fossero minacciate, i due Governi italiano e francese si consulterebbero tra di loro o con l'Austria in vista delle misure da prendere.
Questa consultazione sarebbe poi estesa dall'Italia e dalla Francia, al fine di assicurarne il concorso, agli altri Stati.

Accordi circa gli interessi economici coloniali

Il Capo del Governo italiano ed il Ministro degli Affari esteri Mancese hanno riconosciuto l'opportunità di sviluppare le relazìoni economiche dei loro territori metropolitani con le loro colonie in Africa e i paesi vicini, stabilendo di prendere le disposizioni necessarie per realizzare tale collaborazione. Nel campo di tale collaborazione entra pure una partecipazione italiana alla ferrovia Gibuti-Addis Abeba.

Accordi circa gli armamenti

Il Governo italiano ed il Governo francese, richiamandosi alla dichiarazione sull'uguaglianza dei diritti dell'11 novembre 1931. si sono trovati d'accordo per riconoscere che nessun paese può modificare per atto unilaterale le sue obbligazioni in materia di armamenti e che, nel caso in cui questa eventualità dovesse verificarsi, essi si consulterebbero.


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