Στη συνάντηση του Μιλάνου (6-7 Μαΐου 1939) συζητήθηκε από τους δύο υπουργούς των Εξωτερικών , Κόμη Ciano και von Ribbentrop το σύμφωνο Ιταλό-γερμανικής συμμαχίας . Το σύμφωνο που προσδιόριζε και προωθούσε τις προηγούμενες σχέσεις του Άξονα , υπογράφηκε στη συνέχεια από τους δύο Υπουργούς στις 22 του ίδιου του μηνός Μαΐου 1939.
PREMESSA
S. M. il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d' Etiopia, e il CancelIiere del Reich tedesco ritengono giunto il momento di confermare con un patto solenne gli stretti legami di amicizia e di solidarieta che esistono tra l' Italia fascista e la Germania nazionalsocialista. Considerate che, con le frontiere comuni fissate per sempre, é stata creata tra l' Italia e la Germania la base sicura per un reciproco aiuto ed appoggio, i due Governi riconfermano la política, che é stata giá da loro precedentemente concordata nelle sue fundamenta e nei suoi obbiettivi e che si é dimostrata altamente proficua tanto per lo sviluppo degli interessi dei due paesi quanto per la sicurezza della pace in Europa. II popolo italiano ed il popólo tedesco, strettamente legati tra loro dalla profonda affinita delle loro concezioni di vita e dalla completa solidarieta dei loro interessi, sono decisi a procedere anche in avvenire, l' uno a fianco dell'altro e con le loro forze unite, per la sicurezza del loro spazio vítale e per il mantenimento della pace. Su questa via indicata dalla storia, l' Italia e la Germania intendono, in mezzo ad un mondo inquieto ed in dissoluzione, adempiere al loro compito di assicurare le basi della civilta europea. Allo scopo di fissare, a mezzo di un patto, questi principii, hanno nominato loro plenipotenziari: S. M. il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia: il Ministro degli Affari Esteri conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo; il Cancelliere del Reich tedesco: il Ministro degli Affari Esteri signor loachim von Ribbentrop; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto i seguenti articoli:
GLI ARTICOLI DEL PATTO
Art. 1 — Le parti contraenti si manterranno permanentemente in contatto allo scopo di intendersi su tutte le questioni relative ai loro interessi comuni e alla situazione generale europea.
Art. 2 — Qualora gli interessi comuni delle parti contraenti dovessero essere messi in pericolo da avvenimenti internazionali di qualsiasi natura, esse entreranno senza indugio in consultazione sulle misure da adottare per la tutela di questi loro interessi. Qualora la sicurezza o altri interessi vitali di una delle parti contraenti dovessero essere minacciati dall'esterno, l'altra parte contraente dará alla parte minacciata il suo pieno appoggio politico e diplomatico allo scopo di eliminare questa minaccia.
Art. 3 — Se, malgrado i desideri e le speranze delle parti contraenti, dovesse accadere che una di esse venisse ad essere impegnata in complicazioni belliche con un' altra o con altre Potenze, l'altra parte contraente si porrá immediatamente come alleato al suo fianco e la sosterrá con tutte le sue forze militari, per terra, per mare e nel aria.
Art. 4 — Allo scopo di assicurare, per il caso previsto, la rapida applicazione degli obblighi di alleanza assunti con l'art. 3, i Governi delle due parti contraenti approfondiranno maggiormente la loro collaborazione nel campo militare e nel campo della economía di guerra. Analogamente i due Governi si terranno costantemente in contatto per l'adozione delle altre misure necessarie all'applicazione pratica delle disposizioni del presente patto. I due Governi costituiranno, per gli scopi indicati nei summenzionati paragrafi 1 e 2, commissioni permanenti, che saranno poste sotto la direzione dei due ministri degli Affari Esteri.
Art. 5 — Le parti contraenti si obbligano fin da adesso, nel caso di una guerra condotta insieme, a non concludere armistizio o pace se non di pieno accordo tra loro.
Art. 6 — Le due parti contraenti, consapevoli dell' importanza delle loro relazioni con le Potenze loro amiche, sono decise a mantenere e a sviluppare di comune accordo, anche in avvenire, queste relazioni, in armonia con gli interessi concordanti che le legano a queste Potenze.
Art. 7 — Questo patto entra in vigore immediatamente al momento della firma. Le due parti contraenti sono d'accordo nello stabilire a dieci anni il primo periodo della sua validitá. Esse prenderanno accordi in tempo opportuno, prima della scadenza di questo termine, circa il prolungamento della validitá del patto. In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente atto e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede.
Berlino, 22 maggio 1939, Anno XVII dell'Era Fascista.
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